ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI
ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITA' ELETTORI FISICAMENTE
IMPEDITI
IL SINDACO
Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per
l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti
da gravi infermità»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data
18 febbraio 2003;
Visto l’art. 55 del T.U. approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati» e successive
modificazioni;
Visto l’art. 41 del T.U. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e
successive modificazioni;
RENDE NOTO
1°) Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente
il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione di
ogni consultazione elettorale, dell’apposito certificato medico,
possono richiedere, al comune di iscrizione nelle liste
elettorali, l’annotazione permanente del diritto al voto
assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di
un timbro sulla tessera elettorale personale.
Gli interessati possono richiedere l’apposizione del detto
timbro, presentando, durante le ore di apertura dell’ufficio
elettorale comunale al pubblico:
a) la tessera elettorale;
b) apposita documentazione sanitaria attestante che
l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il
diritto di voto.
2°) Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza
accompagnatore (che non si siano avvalsi e che non intendano
avvalersi della facoltà di cui al punto 1), debbono rivolgersi
al funzionario medico designato dall’A.U.S.L. per il rilascio
della prescritta certificazione (in duplice copia per
l’eventuale ballottaggio).
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