Città di Castelfidardo       

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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI
ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITA' ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI

IL SINDACO


Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003;
Visto l’art. 55 del T.U. approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» e successive modificazioni;
Visto l’art. 41 del T.U. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;
RENDE NOTO
1°) Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell’apposito certificato medico, possono richiedere, al comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di un timbro sulla tessera elettorale personale.
Gli interessati possono richiedere l’apposizione del detto timbro, presentando, durante le ore di apertura dell’ufficio elettorale comunale al pubblico:
     a) la tessera elettorale;
     b)  apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
2°) Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (che non si siano avvalsi e che non intendano avvalersi della facoltà di cui al punto 1), debbono rivolgersi al funzionario medico designato dall’A.U.S.L. per il rilascio della prescritta certificazione (in duplice copia per l’eventuale ballottaggio).

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A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale