Quesito n.3
La fecondazione etorologa
"Volete voi
che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 4, comma
3: "E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 9, comma
3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3";
Articolo 12,
comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";
Articolo 12,
comma 8, limitatamente alla parola: "1,"
Il
testo delle norme della legge n.40/2004 interessate dal quesito
(in grassetto le parti sottoposte a referendum)
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai
casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da
atto medico.
2. Le tecniche di
procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti
princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3.
È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della
madre).
1. Qualora si
ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del
codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso
codice.
2. La madre del
nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente
assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di
applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di
cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce
alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei
suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1.
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a
qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano
composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000
euro.
3. Per
l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere
raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a
qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in
qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione
di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione
di euro.
7. Chiunque
realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da
un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio
genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con
la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione
di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
8. Non sono
punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di
cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la
sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10.
L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui
interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente
articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti
di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere
revocata.
- Fonte:
www.governo.it -
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