Quesito n.2
Utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita
"Volete voi che
sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:
Articolo 1, comma
1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
.Articolo 4, comma
1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate
da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma
2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare
il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della";
Articolo 5, comma
1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma
3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione
dell'ovulo";
Articolo 13,
comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al
comma 2 del presente articolo";
Articolo 14,
comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre";
Articolo 14,
comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile"."
Il testo delle norme della legge n.40/2004
interessate dal quesito
(in grassetto le parti sottoposte a referendum)
ART. 1.
(Finalità).
1.
Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2.
Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1.
Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.
2.
Le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a.
gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio della
minore invasività;
b.
consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
3.
È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
4, comma 1, possono accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di
sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1.
Per le finalità indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti
di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione
delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle
stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la
donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata
la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di
cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle
tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per
ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi
di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2.
Alla coppia devono essere prospettati con
chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di
strutture private autorizzate.
3.
La volontà di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per
iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo
modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica
deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma
fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla
presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non
procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per
motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
5.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1.
È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2.
La ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative.
3.
Sono, comunque, vietati:
a.
la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto
dalla presente legge;
b.
ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di
selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali,
siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del
gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione
degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al
comma 2 del presente articolo;
c.
interventi di clonazione mediante trasferimento
di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca;
d.
la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4.
La violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a
150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3
la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5.
È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1.
È vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2.
Le tecniche di produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.
3.
Qualora il trasferimento nell'utero degli
embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile.
4.
Ai fini della presente legge sulla procreazione
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5.
I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati
sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e da trasferire nell'utero.
6.
La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7.
È disposta la sospensione fino ad un anno
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8.
È consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9.
9. La violazione delle disposizioni di cui al
comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
- Fonte:
www.governo.it -
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