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VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN DIPENDENZA
VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Il
decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 gennaio 2006, n. 22, con una disposizione contenuta nell'articolo
1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità
di voto domiciliare.
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere
ammessi al voto nella predetta dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15º giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso
l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
- copia della tessera elettorale;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai
competenti organi della azienda sanitaria locale, “da cui risulti
l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da
impedire all'elettore di recarsi al seggio”; il medesimo certificato
potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore per
l'esercizio del voto.
Il Sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a
ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio
un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal
presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è
ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con
l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.
La
normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
a) elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene espresso
per corrispondenza);
b) elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
c) consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
d) elezioni provinciali e comunali, solo nel caso in cui l'avente
diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio,
rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.
Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono
in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la
dichiarazione deve essere sempre presentata al sindaco del comune nelle
cui liste elettorali si risulta iscritti. Ogni ulteriore
informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità, potranno essere
richiesti all'Ufficio Elettorale Comunale:
Tel. 071 7829337 e-mail
demografici@comune.castelfidardo.an.it
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