ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO DA PARTE DI ELETTORI
AFFETTI DA GRAVE INFERMITA'
CHE IMPEDISCA
L'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO
IL SINDACO
Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante:
«Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori
affetti da gravi infermità»; Vista la circolare del Ministero
dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003; Visto l’art. 55 del
T.U. approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati» e successive modificazioni; Visto l’art. 29 L. n.
104/1992 RENDE NOTO 1°) Gli elettori fisicamente impediti ad
esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire,
in occasione di ogni consultazione elettorale, dell’apposito certificato
medico, possono richiedere, al comune di iscrizione nelle liste
elettorali, l’annotazione permanente del diritto al voto assistito
mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di un timbro sulla
tessera elettorale personale. Gli interessati possono richiedere
l’apposizione del detto timbro, presentando, durante le ore di apertura
dell’ufficio elettorale comunale al pubblico: a) la tessera
elettorale; b) apposita documentazione sanitaria attestante che
l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di
voto. 2°) Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza
accompagnatore (che non si siano avvalsi e che non intendano avvalersi
della facoltà di cui al punto 1), debbono rivolgersi al funzionario
medico designato dall’ASUR per il rilascio della prescritta
certificazione.
Giorni e orari per
il rilascio dei certificati medici da parte dell'ASUR
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA
INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE
IL SINDACO
Informa che la legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha
introdotto la possibilità del voto domiciliare per gli elettori che sono
affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano, e che si trovano in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Con l’approvazione della legge n. 46 del 7/5/2009 è stato esteso il
diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori
intrasportabili affetti da gravissime infermità. Per poter fruire di
detta opportunità, è necessario far pervenire, all’ufficio elettorale
del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, una
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso
l’abitazione indicata, con il completo preciso indirizzo, non oltre il
ventesimo giorno antecedente la data di votazione, allegando il
certificato, rilasciato dal funzionario medico appositamente designato
dall’ASUR, da cui risulti l’esistenza della condizione che determina il
diritto a fruire di detta possibilità di voto a domicilio e copie della
tessera elettorale.
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