Città di
Castelfidardo
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Elezioni dei membri del Parlamento Europeo |
L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la
matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista
prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo comma del
T.U. n.361/57).
L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo
di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare
candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della
terza preferenza (art.14, primo comma, della
legge n.18/79).
Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle
liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve
essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista
votata. Il voto di
preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite
righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e
il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella
lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve
scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo
di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare
la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere
entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i
candidati.
MINISTERO
DELL’INTERNO |
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A cura dell'Ufficio Elettorale e del Servizio Informatico comunale |